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Statuto del "Consorzio Italasia Industrial Relations"

Di seguito sono riportati stralci significativi dello Statuto del Consorzio Italasia. Siamo a vostra diposizione per qualunque ulteriore informazione.

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Art. 3 - Scopo - oggetto

Il Consorzio non ha fini di lucro; scopo sociale esclusivo del Consorzio è quello di sostenere l’azione di penetrazione commerciale delle imprese italiane, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché di sviluppare la cooperazione in campo industriale con interscambi di tecnologie e know-how con i paesi del continente asiatico. Il Consorzio si propone, inoltre, di creare legami stabili di natura istituzionale nei diversi paesi obiettivo, nonché di stabilire delle strutture permanenti negli stessi.

Per il raggiungimento degli scopi consortili il Consorzio può:

a)curare l’immissione sul mercato dei prodotti delle aziende consorziate;

b) curare la partecipazione collettiva a mostre e fiere all’estero o rivolte al mercato estero;

c) coordinare le azioni promozionali atte a consentire alle aziende consorziate le acquisizioni di ordini e commesse per l’esportazione dei loro prodotti;

d) curare la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei paesi esteri e viceversa curare missioni di paesi esteri in Italia o in altri paesi;

e) dare consulenza ai consorziati per l’elaborazione e la formulazione di offerte per gare di appalto e forniture relative ad esportazione;

f) effettuare ricerche e studi di mercato concernenti paesi esteri e/o commissionarli a terzi anche attraverso il supporto di contributi ed agevolazioni previste a livello comunitario, nazionale e regionale;

g) svolgere azioni pubblicitarie a favore dell’esportazione con eventuale predisposizione e distribuzione di cataloghi collettivi o pacchetti multimediali, atti a divulgare all’estero tutte le notizie commerciali relative alle produzioni delle imprese consorziate;

h) promuovere per conto dei consorziati i contatti con tutte le strutture pubbliche e private interessate allo sviluppo dei programmi di esportazione e cooperazione industriale;

i) promuovere ed organizzare visite ed incontri con operatori, giornalisti e propagandisti esteri;

l) studiare, realizzare e stipulare eventuali convenzioni assicurative atte a garantire il pagamento delle forniture effettuate all’estero dai consorziati;

m) predisporre studi per il riconoscimento ed il rilascio di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare all’estero i prodotti esportati dalle imprese consorziate;

n) costituire e gestire strutture operative all’estero, con possibile conseguente formazione di stocks di prodotti delle aziende consorziate, al fine di migliorarne e incrementarne la distribuzione in loco;

o) sviluppare progetti attraverso corsi di formazione professionale volti a favorire l’interscambio tra gli operatori economici delle due aree anche in collaborazione con gli organismi preposti a livello comunitario, nazionale e regionale.

p) curare la conclusione di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti ivi compresi contrarre mutui, accendere finanziamenti a medio e lungo termine con Istituti e Aziende di Credito italiane od estere, prestare fidejussioni, accendere ipoteche sui beni sociali;

q) curare lo svolgimento di ogni altra attività strettamente connessa a quelle sopra indicate ed il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali;

r) curare la realizzazione di progetti in campo editoriale relativi all’informazione economica, l’elaborazione ed edizione di testi, software specifico, periodici e materiale didattico.

Il Consorzio potrà svolgere altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l’estero delle imprese consorziate.

 

TITOLO III

AMMISSIONE - OBBLIGHI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI INTRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE

Art. 4 - Requisiti e numero dei consorziati.

I consorziati devono essere imprese che esercitino le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) dell’articolo 2195 del Codice Civile, associazioni o consorzi di imprese.

Il numero dei consorziati é illimitato.

Art.5 - Ammissione dei consorziati

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui all’Art. 4.

Nella domanda inoltre, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione, valutato l’interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente i nuovi consorziati sono tenuti:

a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in Euro 100,00 (cento/00);

b) a versare la quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell’assemblea ordinaria.

Art. 6 - Obblighi dei consorziati

Oltre a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo é determinato per ciascun esercizio consortile dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

b) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all’oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all’eventuale trasferimento dell’azienda ed alla cessazione dell’attività imprenditoriale;

c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ed essi consorziati;

d) eseguire le forniture assunte per loro conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l’esatto adempimento degli obblighi stessi;

f) versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio sull’importo delle eventuali vendite effettuate per loro conto dal Consorzio stesso;

g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;

h) osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

i) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 7 - Recesso dei Consorziati

Il recesso del consorziato é ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio o, se il recesso non é stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.

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